Monte di Procida: in merito all’ordinanza Sindacale n.41 del 12 ottobre, si chiarisce che l’obbligo del tampone, per titolari e dipendenti, è riferito solo agli esercizi che somministrano alimenti e bevande e quindi è rivolto a :

ristoranti, bar, pasticcerie, ortofrutta, macellerie, supermercati, salumerie, forni, panifici, rosticcerie, cremerie, alimentari e tabacchi.

Invece sono esclusi dall’obbligo di tampone gli studi professionali e tutti gli esercizi commerciali che non hanno un contatto ravvicinato e continuativo con l’utenza, e che riescono a garantire effettivamente il distanziamento.
Ad ogni modo anche per tali attività resta consigliato uno screening al fine di garantire la sicurezza della propria salute e di quella degli altri.

Qui il link del chiarimento: https://www.comune.montediprocida.na.it/files/documenti/Albo/2020/ORD202002620201186.pdf

COMUNICATO STAMPA COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

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