Marano: La questione delle responsabilità che rimanda agli operatori scolastici, al momento è stata la meno trattata dai dispositivi legislativi attualmente in vigore.
Dal punto di vista normativo, i dirigenti degli istituti scolastici, sono equiparati ai datori di lavoro, questo è quanto formalizzato dal D.M 292/96.
Per tale motivo, quindi, gli istituti scolastici e gli “ex” Presidi, sono sottoposti al D.L.vo 81/08 e nello specifico all’art.18, da qui derivano gli obblighi relativi alla prevenzione e protezione antinfortunistica e igiene del lavoro.
In sintesi, essi devono garantire la sicurezza nelle scuole, condizione necessaria per assicurare l’integrità fisica di coloro che la frequentano. (art.2087 del c.c.).
Il quadro delle norme è chiaro, l’adempimento dei doveri d’ufficio rappresenta di fatto una garanzia. Ovviamente è dello stesso avviso anche il CTS che supporta tale posizione citando la legge 40/20 e nello specifico l’art. 29 bis dove si sancisce che l’obbligo delle condizioni di sicurezza è assolto applicando le direttive dei diversi protocolli.
Altro aspetto assume la posizione dei docenti. Essi non possono essere equiparati ai Dirigenti scolastici per funzioni e responsabilità.
Nel caso specifico i dirigenti devono rispondere della culpa in organizzando , mentre gli insegnanti sono soggetti alla culpa in vigilando (art. 2048 e 2051 cc).
In altri termini essi sono responsabili dei danni cagionati dal fatto illecito dei loro allievi su se stessi o verso gli altri, nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Possono essere scagionati solo documentando di aver fatto il possibile per impedire il fatto.
I dirigenti assolvono al loro ruolo, stilando il protocollo di sicurezza locale, attenendosi ai criteri nazionali. Gli insegnanti devono applicare il protocollo, consapevoli che non potranno controllare tutte le variabili, di una situazione divenuta più complessa data l’emergenza epidemiologica da CoVid19. Tanto era dovuto.
Presidente dello Sportello del Cittadino sez .Marano Avv.Beniamino Esposito