CALVIZZANO – A seguito delle notifiche degli avvisi di accertamento Imu relativi all’anno di imposta 2015 effettuate dal Comune di Calvizzano, mi sono giunte numerose richieste di chiarimenti riferiti al caso in cui in un nucleo familiare i coniugi abbiamo la residenza in Comuni diversi.
In questo caso si perde il diritto all’esenzione Imu?
Sul punto occorre fare chiarezza poichè attualmente vi è un netto contrasto tra il dettato normativo e la recente ordinanza della Corte di Cassazione .
Cosa dice l’ordinanza della Cassazione (20130/2020)?
La Cassazione in maniera non poco discutibile per quanto di seguito dirò’, ha stabilito espressamente che: “se marito e moglie fissano la propria residenza anagrafica in immobili situati in Comuni diversi, nessuno dei due fabbricati può’ essere considerato abitazione principale per l’esenzione dall’IMU”.
Tale assunto desta non poche perplessità sulla base di alcune ovvie considerazioni:
1) L ‘interpretazione fornita dalla Cassazione scaturisce da una lettura parziale della norma di cui all’articolo 13 comma 2 del D.L. 201/2011. Infatti, se la norma da un lato afferma che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, il comma
successivo Pone un vincolo di non poco conto prevedendo espressamente che:
“nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiamo stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situato nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.
Appare incontrovertibile che tale norma stabilisce che se i familiari risiedono in immobili diversi nello stesso comune l’esenzione spetta comunque per un immobile.
Si può dunque concludere ( interpretando la norma nel suo complesso e nel rispetto delle intenzioni del legislatore) che, nel caso i componenti del nucleo fissano la residenza e dimorano in Comuni diversi l’esenzione spetta per tutti gli immobili.
Tale dato è corroborato anche dalla circolare 18 maggio 2012 numero 3/DF dove il rischio di elusione dell’imposta non si verifica nel caso di residenza in Comuni diversi ,poiché in tali ipotesi il rischio di elusione della norma e’ bilanciato dall’effettiva necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune per esigenze lavorative”.
Considerazioni personali.
La linea adottata dalla Cassazione pare essere troppo restrittiva ed ancorata ad una lettura “parziale della norma”; dall’altro canto sia la prassi ministeriale che l’interpretazione letterale della norma non lascia dubbi circa la possibilità di riconoscere l’agevolazione ai coniugi residenti in comuni diversi.
Ciò che non appare accettabile (pur rispettando le esigenze di cassa delle realtà’ comunali) che si possa ancorare il potere di accertamento ad un indirizzo giurisprudenziale che seppur proveniente dalla Cassazione, non pare rispetti il dettato normativo e le circolari in materia.
L’interpretazione fornita dai Giudici, enfatizza il carattere antielusivo laddove non riconosce l’esenzione in caso di residenza separata nello stesso Comune, ma la stessa interpretazione appare oltremodo forzata nel disconoscimento de l’esenzione mela caso di residenza in Comuni diversi penalizzando immotivatamente chi per esigenze lavorative o familiari risiede in Comuni diversi.
Avv. Oscar Pisani