Sempre più spesso i giornalisti, soprattutto quelli che lavorano in testate online ricoprendo contemporaneamente ruolo di direttore e scrittore, utilizzano i propri mezzi di comunicazione come fossero un blog o una pagina personale per esprimere le proprie opinioni spacciandole per verità consolidate e incontestabili.

E purtroppo ancora più spesso alcuni giornalisti lottano a denti stretti affinché le proprie idee siano giuste anziché provare a raccontare semplicemente la realtà dei fatti.

Ma cosa dice il codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti a riguardo?

Il suddetto codice è composta da tanti articoli che svariano su più fronti e sono consultabili per intero qui.

Noi oggi facciamo una sintesi sottolineando i punti che riguardano questo aspetto che ormai sempre più frequentemente pone la classe giornalistica in condizioni di alta criticabilità:

È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.

La/il giornalista difende la libertà di espressione e il diritto all’informazione di ogni persona.  Esercita tale diritto rispettando i principi dell’interesse pubblico alla notizia, della verità sostanziale dei fatti e della continenza espressiva. 

La/il giornalista esercita la sua attività in autonomia e indipendenza, pertanto: 

  1. a) rifiuta compensi, privilegi, favori e incarichi che possano condizionare la sua attività;

La/il giornalista:

  1. a) applica i principi deontologici nell’utilizzo, anche a livello personale, di qualsiasi strumento di comunicazione;
  2. b) adotta comportamenti e un linguaggio rispettosi della dignità della categoria e del decoro dell’Ordine, anche al di fuori dell’attività professionale. 

Essenzialità e completezza dell’informazione

  1. La/il giornalista ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni elemento di pubblico interesse, nel rispetto della dignità delle persone e del principio di essenzialità dell’informazione, senza omettere fatti o particolari indispensabili alla completezza dell’informazione. 
  2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica. 

Procedimenti disciplinari

  1. La/il giornalista che si renda responsabile di violazioni del presente Codice è sottoposta/o a procedimento disciplinare. 
  2. Il procedimento disciplinare è avviato d’ufficio oppure su segnalazione di qualsiasi persona fisica o giuridica.  
  3. È incolpabile a titolo di manifesto disconoscimento dei principi deontologici la/il giornalista che sia stata/o sanzionata/o con una decisione non più impugnabile e sia nuovamente incolpata/o, nell’arco di un quinquennio dal precedente provvedimento disciplinare, per aver violato il medesimo principio; la reiterazione della stessa violazione comporta l’applicazione della sanzione almeno immediatamente più grave. 

È importante che anche i lettori conoscano queste regole affinché possano comprendere più facilmente quali testate siano credibili e quali meno.
Con questo non si vuole affermare che i giornalisti non debbano avere opinioni proprie, piuttosto vogliamo sottolineare che le proprie idee non debbano condizionare il giudizio nel momento in cui si realizza un articolo.

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