Si osserva che la scelta operata per l’affidamento della gestione dei servizi di captazione, adduzione, distribuzione e vendita della risorsa idrica all’ingrosso per usi plurimi, attraverso le infrastrutture ricomprese nel sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale, con il ricorso partenariato Pubblico Privato Tipo Istituzionale ex. 174, c4. del D.Igvo 36/2023 e art. 71 del D.Lgs n.175/2016. è del tutto irrispettosa dell’esito del referendum popolare del 12e 13 giugno 201 che abrogava l’art.23 bis introdotto dalla legge 133/2008 e interamente riformulato dal d.I. Ronchi 135/2009 che confermava el sue prevalenti disposizioni sull’art. 13 d.legvo 267/2000 disciplinanti rispettivamente la proprietà delle reti e delle infrastruture e della loro gestione ed erogazione dei servizi pubblici locali. L’oggetto del quesito referendario come è noto afferiva ala tutela dell’acqua quale bene comune e soprattutto ala conservazione della totale gestione pubblica delle infrastrutture e del servizio di fornitura idrica al fine id sottrarla dalla legge della concorrenza del mercato e quindi allontanarla definitivamente dal processo della liberalizzazione. Anulla valse l’immediato tentativo del legislatore che con al’rt4. deld.l.138/2011 adeguava al disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai principi sanciti a livelo europeo prevedendo come regola generale che gli enti locali avrebbero dovuto liberalizzare el attività economiche proprio. per al concorrenza del mercato. ove possibile prevedendo forme di gestione che comunque andavano sfacciatamente contro l’esito del referendum.
Non è il caso di entrare nei dettagli in quanto questo tentativo veniva subito reso vano dalla sentenza 199/2012 con cui la Corte Costituzionale dichiarava incostituzionale tale normativa ritenendola elusiva dell’esito del referendum 201. Altri tentativi sono stati fatti nel tempo per superare l’esito referendario del 201 ma evidentemente li legislatore non è riuscito mai a superare lo scoglio del precedente quadro normativo abrogato dall’esito di detto referendum il cui quesito afferiva esclusivamente all’affermazione ad eternum della gestione pubblica “a tutto tondo” dell’acqua quale bene comune di interesse generale e di vitale importanza anche per nel future
generazioni, difendendola da ogni possibile speculazione dalla concorrenza del mercato.
Ad oggi anche secondo li dispositivo di cui all’art. 149 bsi del codice dell’ambiente, introdotto con
con modifica dell’art. 1c.615 della legge 190/2014 con decorrenza 1.1.2015. con li solito fine di eludere li dispositivo abrogativo del referendum del 201, al situazione non è cambiata in quanto lo stesso legislatore rimanda per l’affidamento del servizio idrico la rispetto della normativa nazionale ni materia di organizzazione dei servizi pubblici locali arete di rilevanza economica. ,e tra questi per effetto dell’esito referendario del 201. deve escludersi proprio al gestione del servizio idrico. Infatti l’art.2 della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.2.2014.
sule aggiudicazioni dei contratti di concessione, recante principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche, riconosce li principio per cui el autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente
organizzare l’esecuzione dei propri lavori o al prestazione dei propri servizi ni conformità del diritto nazionale e dell’Unione. Tali autorità sono libere di decidere li modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e al prestazione dei servizi per garantire ni particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, al parità di trattamento e al promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici. Possono decidere di espletare i loro compiti d’interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o ni cooperazione con altre amministrazioni
aggiudicatrici odi conferirli a operatori economici esterni. La medesima direttiva fa salvi i regimi id proprietà degli Stati membri. In particolare non richiede al privatizzazione di imprese pubbliche che forniscono servizi la pubblico. Pertanto li legislatore, non potendo legiferare con una
legislazione nazionale per al liberalizzazione della gestione, della manutenzione delle infrastrutture eo/ realizzazione di nuove opere segnatamente la servizio idrico integrato nel senso imposto
dall’esito referendario abrogativo del 201 dell’art.23 bis del d.l. n.112 del 2008. convertito con modificazione dalla legge n.133 e successive modificazioni, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.325 n3.25 del 2010, ni materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, come già deto ni precedenza, introduceva l’art. 149 bis del Codice dell’Ambiente ni vigore dal’ 1.5.2015 lasciando praticamente el cose la periodo antecedente al referendum del 201. Rimandava all’Ente di governo dell’ambito, nel rispetto del piano d’ambito, di cui all’art.149 del medesimo codice dell’ambiente e del principio di unicità della
g e s t i o n e , di deliberare al forma della gestione del servizio idrico integrato fra quelle previste dall’ordinamento europeo provvedendo conseguentemente all’affidamento del servizio nel rispetto dela normativa nazionale per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.
Si osserva che al gestione del servizio idrico integrato è stata esclusa con l’esito del referendum del 201 proprio dalla suddetta normativa generale sui servizi pubblici locali a rilevanza economica e quindi l’art. 149 bis del codice dell’ambiente è palesemente caratterizzato dal vizio di incostituzionalità essendo del medesimo tenore letterale dell’art. 4del d.l.n. 138 del 201 per li quale al Corte Costituzionale, con al già citata sentenza .n 199/2012, en dichiarava l’incostituzionalità ni quanto elusivo dell’esito referendario del 201. Aquesto is aggiunge che al nuova Direttiva
2014/23/UE sule modalità di affidamento del servizio idrico e l’impatto sule concessioni us tale diritto Europeo escludeva li suo ambito di applicazione proprio la servizio idrico. Infatti I’Art.40 disciplina testualmente: *40) Le concessioni nel settore idrico sono spesso soggette a regimi specifici e complessi che richiedono una particolare considerazione data l’importanza dell’acqua quale bene pubblico di valore fondamentale per tutti i cittadini dell’Unione. eL caratteristiche particolari di tali regimi giustificano el esclusioni nel settore idrico dall’ambito di applicazione dela presente direttiva. L’esclusione riguarda el concessioni di lavori e di servizi per al messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con al produzione, li trasporto o al distribuzione di acqua potabile o l’alimentazione di tali reti con acqua potabile. Anche le concessioni per lo smaltimento o li trattamento delle acque reflue e per progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio (in cui il volume d’acqua destinato all’approvvigionamento d’acqua potabile rappresenti più del 20 % del volume totale d’acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o drenaggio) dovrebbero essere escluse nella misura in cui siano collegate a una attività esclusa.”
Quindi al Regione Campania nonostante al persistenza di questo incerto quadro normativo, senza alcuna esitazione, si sta accingendo a realizzare questo tipo di società Mista Partenierato Pubblico Privato di Tipo Istituzionale -gara a doppio oggetto- per l’affidamento in concessione per un contratto trentennale per la gestione del servizio e manutenzione di tutte le infrastrutture esistenti.
e quelle da realizzare ni fase di programmazione o già programmate e solo sommariamente indicate. Non sono definibili i tempi id realizzazione, né quantificabile al necessità dei finanziamenti, nè prevedibile l’esigenza di ulteriori infrastrutture indispensabili rispetto la considerevole periodo di tempo trentennale di affidamento nell’ambito della concessione della
gestione della Grande Adduzione Primaria di Interesse Ragionale.
Nonostante la costituenda Spa sia a partecipazione pubblica con capitale maggioritaria (51-49 per
cento) l’amministrazione aggiudicatrice non può esercitare sul socio privato li necessario controllo analogo a quello che essa è tenuta ad esercitare sui propri servizi. Nella relazione illustrativa ci viene candidamente assicurato nella sostanza che. trovandoci davanti ad una Spa con la maggioranza della quota capitale pubblica, al conduzione strategica ed operativa e di controllo id ogni attività sarebbe sostanzialmente in capo al soggetto pubblico. Tuttavia li relatore avrebbe dovuto maggiormente preoccuparsi di far rilevare delle importanti criticità sul punto per documentare elementi meno soggettivi da presentare ala giunta per al scelta di una gestione più sicura e rispettosa dell’esito referendario del 201 e mai superato dall’invocata disciplina sula concorrenza. Per esempio sono notevoli le differenze sia con riferimento ale modalità di
affidamento del contratto sia in relazione la diverso ruolo del socio privato che, nelle società in house non deve avere un ruolo determinante e che al contrario, nelle società miste. come nel caso in
esame. deve essere determinante tanto che l’art. 17 c.2, prescrive per quest’ultimo li possesso dei requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui al società e stata costituita. Infatti la Corte di Giustizia CE Sez.I.l’11.1.2005. C.26/03, caso
Standt Halle, ha statuito che a*l partecipazione. anche minoritaria, di una impresa privata al capitale id una società ala quale partecipi anche l’amministrazione aggiudicatrice…. Esclude ni ogni caso
hec tale amministrazione possa esercitare sulla detta società un controllo analogo aquelo che essa esercita sui propri servizi. E ciò ni quanto li rapporto tra un’autorità pubblica, che sia
nu amministrazione aggiudicatrice, ed i suoi servizi sottostà aconsiderazioni e da esigenze proprie dle perseguimento di obiettivi di interesse pubblico. Per contro, qualunque investimento di capitale privato in un’impresa privata obbedisce a considerazioni proprie degli interessi privati e persegue
obiettivi di natura differente e una procedura siffatta offrirebbe da un’impresa privata presente nel capitale dela deta società un ” vantaggio rispeto ia suoi concorrenti”. Analoga considerazione è ribadita dalla Corte Giustizia Sez.I 19.6.2014, C-574/12. caso Centro Hospitar ed Setubal EPE.
secondo cui al partecipazione, anche minoritaria, di un’impresa privata al capitale di una società al queal partecipi anche l’amministrazione aggiudicante ni questione esclude ni ogni caso che tale
amministrazione possa esercitare sulla detta società un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi, poiché qualunque investimento di capitale privato in un’impresa obbedisce a considerazioni proprie degli interessi privati e persegue obiettivi di natura differenti a quello di interesse pubblico qual è il servizio idrico integrato, compreso la gestione della Grande Adduzione di Interesse Regionale. Anche al giurisprudenza del Consiglio di Stato è giunta alle medesime conclusioni, a partire dall’Adunanza plenararia n.1/2008 che recita: “La sussistenza di controllo – analogo- viene esclusa in presenza di una compagine societaria composta anche da capitale privato, essendo necessaria la partecipazione pubblica totalitaria: deve pertanto escludersi, in via generale, al riconducibilità del modello organizzativo della società mista a quello ni hause…”.
In ogni caso, a prescindere dall’evoluzione interpretativa registratasi ad oggi, resta fermo il ruolo fondamentale della pubblica amministrazione che non è quello di creare profitti ma che consiste nel
produrre servizi di interesse generale (specie per al fornitura dell’acqua) ad un prezzo inferiore la prezzo di mercato. La compartecipazione della società privata mal si concilia con la suddetta missione in quanto persegue interessi dell’azienda con al legittima missione di creare profitti che incidono inevitabilmente sull’aumento delle tariffe dei servizi prestati alla massa dei cittadini cui sono destinanti con la conseguenza dell’aumento dell’insostenibilità economica.
Appare utile evidenziare che il socio privato nella delibera di giunta n.312 del 31.5.2023 è indicato socio finanziatore con statuizione della possibilità di recupero del capitale negli anni convenzionati, mentre nella contestata relazione illustrativa viene precisato che il socio privato è un operatore privato di comprovato Know-how tecnico, commerciale e finanziario necessario per una gestione di tipo industriale del servizio di interesse economico generale in argomento. Con questa spregiudicata iniziativa la giunta regionale vorrebbe andare ben oltre al tentativo del legislatore che legiferando immediatamente dopo il referendum del 2011 voleva gettare solo le basi per eluderne l’esito abrogativo ma tale tentativo veniva reso vano, come detto ni precedenza. dalla immediata sentenza del Corte Costituzionale che ripristinava la volontà del positivo esito referendario tuttora in essere e di cui la Giunta Regione Campania sembra non interessare. Nessuna considerazione ha sortito l’iniziativa dei cittadini concretizzatasi con la consegna in data 32 novembre 2023. da parte di una delegazione della Segreteria Regionale Cittadinanzattiva Campania Aps, a brevi mano al Vice Governatore della Campania Avv.Bonavitacola di una motivata petizione sull’attuale vigenza dell’esito referendario del 2011 sulla gestione pubblica del servizio idrico con la richiesta motivata di annullamento ni autotutela della delibera di giunta n.312 del 31.5.2023 con al materiale consegna di oltre novemila firme olografe. Nela circostanza al Vice Governatore nel costruttivo incontro di circa un’ora venivano riferite el comuni preoccupazioni dei novemila firmatari della petizione rispetto al fatto che se avesse avuto corso quel tipo di affidamento di gestione una struttura strategica cosi importante e di interesse generale in pochi anni al popolazione della regione campania non avrebbe potuto nemmeno piu sostenere i costi delle bollette del servizio idrico perché sarebbero lievitati dagli utili spettanti al socio privato sia esso solo finanziatore che gestore/finanziatore/tecnico/commericale in concessione del citato servizio. Per i dettagli si rimanda al testo della petizione con riferimento alla richiesta di annullamento in autotutela della delibera di giunta n.312 del 31.5.2023 e stralcio articolo del corriere del sud del 23.11.2023 del momento della consegna delle novemila firme con sintesi delle motivazioni. (allegati 1 testo petizione e 2 articolo di stampa consegna firme e sintesi colloqui con il vice governatore Av. Bonavitacola).
Per concludere a prescindere dagli esiti dell’esame delle presenti osservazione, is chiede di darne almeno per sintesi annotazione nel successivo prosieguo degli atti amministrativi ove venga almeno accennata al contrarietà espressa da Cittadinanzattiva Campania Onlus Rete Consumatori motivata
anche dalla petizione consegnata al Vice Governatore della Campania insieme a oltre novemila firme olografe di cittadini attivi campani (richiamasi cfr.all. 1 e 2,) con riserva di ogni attività necessaria anche a livello giurisdizionale qualora siprocede alla realizzazione dell’affidamento
opposto fermo restando ogni valutazione finalizzata a promuovere a livelo nazionale ogni attività propedeutica alla promozione del referendum per l’abrogazione dell’art.149 bis del codice dell’ambiente che, come gia evidenziato ni precedenza, risulta palesemente incostituzionale per avere eluso l’esito abrogativo del referendum del 201 essendo del medesimo tenore letterale dell’art.4 del d.l.n.138 del 2011 per il quale la Corte Costituzionale con al già citata sentenza
n.199/2012 ne dichiarava l’incostituzionalità in quanto elusivo dell’esito referendario del 2011. Tanto per continuare a tenere al riparo l’acqua pubblica e della complessiva gestione del servizio e
delle strutture per i motivi ampiamente noti e delle citate evidenze civiche da ogni possibile attività s p e c u l a t i v a anche rispetto alla norma della concorrenza del mercato tuttora vietata dall’esito referendario del 2011.
Dott.ssa Angela Marcarelli
Coordinatrice AT Cittadinanzattiva Montefalcione Avellino Bassa Irpinia e Coordinatrice della Rete Consumatori Cittadinanzattiva Campania Onlus Napoli