Campania: Con due ordinanze il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha prorogato ieri l’efficacia di importanti misure adottate in precedenza sulla prevenzione del rischio di contagi e sul trasporto pubblico locale.
In particolare l’ ordinanza n°23 del 25 marzo 2020 proroga i precedenti divieti fino al 14 aprile prossimo stabilendo che:
- Con decorrenza dalla data del 26 marzo 2020 e fino al 14 aprile 2020 su tutto il territorio regionale è prorogato il divieto di uscire dalla abitazione, ovvero residenza, domicilio o dimora nella quale ci si trovi, ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22marzo 2020 e del DPCM 22 marzo 2020. Sono ammessi esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute.
- E’ consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi:- nel caso di spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità; – nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.
- Ai sensi della presente ordinanza, sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali d’affezione,per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilioo dimora. Non è consentita l’attività sportiva, ludica o ricreativa all’aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento e’ punito, ai sensi dell’art.650 del codice penale, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro, secondo quanto previsto dal decreto legge 3 febbraio 2020, n.6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e ss.mm.ii.
- La trasgressione degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta, altresì, per l’esposizione al rischio di contagio cui si è sottoposto il trasgressore, l’obbligo di segnalazione al competente Dipartimento di prevenzione dell’ASL ai fini della eventuale disposizione, tenuto conto della circostanze in cui si è verificata l’uscita in violazione del presente provvedimento – contestate all’atto dell’accertamento della violazione ovvero comunque comprovate – e del rischio di contagio nella specifica fattispecie, della misura della permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, per 14 giorni e con obbligo di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.
- Fatti salvi gli interventi disposti dalle competenti Autorità al fine del controllo dell’osservanza delle misure disposte con il presente provvedimento, si raccomanda ai Comuni di intensificare il monitoraggio e il controllo sul proprio territorio, assicurando l’intervento della Polizia Municipale nelle zone ove si registri persistenza di presenza diffusa nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, anche ai fini della segnalazione all’ASL per il seguito di competenza ai sensi di quanto disposto dal precedente punto 5.
⤵️⤵️⤵️