Il Fondo CO.AS.CO è costituto a norma e in attuazione dell’art. 9 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 12 novembre 2012 per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati e successive modifiche ed integrazioni. Sono soci fondatori: la CONFEDILIZIA (Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia), quale componente rappresentativa dei proprietari di fabbricati, da una parte, e le Organizzazioni Sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS, quale componente rappresentativa dei lavoratori, dall’altra, tutte, in quanto come sopra rappresentative, firmatarie del CCNL stesso.
Il Fondo CO.AS.CO., ai sensi dell’articolo 36 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.
il versamento dei contributi di assistenza contrattuale è un obbligo contrattuale (art. 6 CCNL);
Il mancato versamento potrebbe generare un contenzioso per il mancato accesso alle prestazioni.
Il Datore di Lavoro ed il Lavoratore, risultano iscritti, dal momento in cui viene effettuato il primo versamento dei contributi di assistenza contrattuale.
l’Art. 6 del CCNL obbliga i Datori di Lavoro ed i Lavoratori al pagamento della quota dei contributi di assistenza contrattuale. Il mancato pagamento dei contributi contrattuali preclude l’accesso alle prestazioni della Cassa Portieri e dell’Ebinprof. La procedura di versamento è a carico del Datore di Lavoro.
L’entità del contributo è definita dal Contratto nazionale di categoria. L’art. 6 prevede codici e percentuali differenti a seconda dei profili professionali:
CUST (ex W350) da utilizzare per il versamento del contributo di assistenza contrattuale relativo ai dipendenti di cui ai profili A), C), D) della classificazione di cui all’Art. 18 del CCNL (custodi, amministrativi, addetti alla vigilanza) è pari al 2.10% della retribuzione mensile lorda per 13 mensilità (1.70% a carico dei datori di lavoro, 0.40% a carico dei lavoratori);
PULI (ex W300) da utilizzare per il versamento del contributo di assistenza contrattuale relativo ai dipendenti di cui al profilo B) della classificazione di cui all’Art. 18 del CCNL (pulitori, manutentori) è pari al 0.80% della retribuzione mensile lorda per 13 mensilità (0.40% a carico dei datori di lavoro, 0.40% a carico dei lavoratori).
SULL’ argomento e’ stato ben chiaro il Presidente ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE dott.Giuseppe Alviti la Co.as.co e’ una tangente da tagliare ancor più poiché soprattutto nella vigilanza privata molto imprenditori la detraggono dai propri lavoratori ma la trattengono per se e vanno in fumo quei pochi benefici che dovrebbero andare ai lavoratori che rimangono cornuti e mazziati.
COMUNICATO STAMPA GIUSEPPE ALVITI