A cura dell’ Avvocato Lelio Mancino
Il caso alla base della pronuncia
Un maresciallo della Guardia di Finanza, titolare di una partita IVA aperta nel 2008 per un’attività agricola occasionale (coltivazione di ulivi per autoconsumo), era stato sanzionato disciplinarmente (4 giorni di “consegna” ossia sospensione) per violazione di una circolare interna del corpo, che vietava attività extraprofessionali tramite partita IVA .
Il TAR Lazio gli aveva dato ragione, annullando la sanzione. L’appello del Ministero e del Comando è stato però dichiarato irricevibile per tardività, a causa di errori nella notifica via PEC e della successiva rinotifica oltre i 60 giorni previsti, oltre alla mancata accoglienza dell’istanza di rimessione in termini .
Nonostante l’irricevibilità, il Consiglio di Stato ha voluto chiarire che la normativa vigente non vieta ai dipendenti pubblici l’apertura di una partita IVA, purché l’attività sia non imprenditoriale e compatibile con il servizio.
L’attività agricola occasionale sui terreni di propria proprietà non rientra nei divieti previsti dall’art. 60 del DPR 3/1957 e dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, che proibiscono l’attività commerciale o industriale, ma non quella agricola personale .
Le circolari interne, se non supportate da una normativa primaria, non possono imporre divieti che la legge non prevede .
La prerogativa di coltivare il proprio terreno è tutelata dal diritto di proprietà (art. 42 Cost.) e dall’art. 1 del I Protocollo addizionale alla CEDU, mentre vietare questa attività senza una base legale sarebbe una compromissione ingiustificata del diritto fondamentale alla proprietà .
La pronuncia ha inoltre ribadito alcune regole fondamentali per i dipendenti pubblici:
Non esiste un divieto assoluto di apertura di partita IVA: va valutata la natura dell’attività, la trasparenza e la compatibilità con il pubblico impiego .
È essenziale la comunicazione preventiva all’amministrazione e la raccolta di eventuali autorizzazioni scritte .
Le amministrazioni devono distinguere tra attività compatibili (agricole occasionali, artistiche, ecc.) e incompatibili, soprattutto quando c’è rischio di conflitto di interessi o doppia retribuzione .
L’episodio ha sottolineato la necessità per le amministrazioni stesse di aggiornare prassi interne, evitando regolamenti interni che impongano limiti non previsti dalla legge .
Cosa cambia per i dipendenti pubblici
Partita IVA Consentita se legata a attività agricola occasionale, non commerciale
Circolari interne Non possono vietare ciò che la legge non vieta
Comunicazione preventiva Sempre consigliata, meglio per iscritto
Compatibilità dell’attività Deve essere valutata caso per caso
Aggiornamento delle prassi necessario in tutte le amministrazioni
Questa pronuncia segna un’importante svolta: riafferma la libertà lavorativa dei pubblici dipendenti, purché conciliata con trasparenza, compatibilità e rispetto delle procedure.
La sentenza n. 5854 del Consiglio di Stato (7 luglio 2025) sancisce che un dipendente pubblico può legittimamente aprire una partita IVA per un’attività agricola, compresa nelle sue funzioni di proprietà, se non svolta in forma imprenditoriale. Le circolari interne non possono ampliare i limiti sanciti dalla legge, e la trasparenza nei rapporti resta un punto fermo.
Questa pronuncia offre finalmente un criterio uniforme di interpretazione su scala nazionale, a garanzia della disciplina del pubblico impiego e dei diritti dei lavoratori.