È indetto un bando con una procedura a sportello per la concessione di contributi economici agli inquilini morosi incolpevoli, cioè a coloro che sono destinatari di sfratto per morosità, con citazione per la convalida, a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare per l’anno 2021. Gli inquilini devono essere titolari per l’anno 2021 di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato, anche tardivamente, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica, ubicato nel Comune di MUGNANO DI NAPOLI.
Per il presente avviso si richiamano le Linee Guida in materia di sostegno alla locazione approvate con DGRC n. 568 del 07/12/2021.
La morosità incolpevole si verifica per sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.
Art. 1 – CRITERI E REQUISITI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI DA PARTE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI
Il richiedente deve avere i seguenti requisiti:
- a) reddito ISE non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività
- lavorativa con un valore ISEE non superiore ad euro 26.000,00;
- b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- c) sia titolare di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato, anche
- tardivamente, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica, (sono esclusi gli
- immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9);
- d) sia residente da almeno un anno, nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio;
- e) abbia la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure, nei casi di
- cittadini non appartenenti all’UE, possieda un regolare titolo di soggiorno ai sensi del Testo
- Unico D.lgs. n. 286 del 25.07.1998 e ss.ii.mm.;
- f) non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di
- altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, tale requisito deve
- essere posseduto da ciascun componente del nucleo familiare;
Il richiedente, ovvero uno dei componenti del nucleo familiare, residente nell’alloggio, deve dichiarare di essere un lavoratore dipendente, autonomo o precario colpito dagli effetti della crisi
economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale, dovute a titolo esemplificativo e
non esaustivo, per:
- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare, che abbia comportato
la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo;
- la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente.
- Il richiedente può attestare la diminuzione della capacità reddituale anche per altri motivi, sempreché connessi al peggioramento della condizione economica generale, in particolare in riferimento a condizioni di precarietà lavorativa, di separazione legale, ecc.. Il Comune, attraverso i propri servizi sociali, effettuerà le verifiche del caso.
- Ai sensi del D.M. 30 luglio 2021, per l’annualità 2021, possono accedere al contributo anche i soggetti che, fermo restando il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e) ed f), presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25%.
- Stante il protrarsi dell’emergenza epidemiologica, la riduzione del reddito di cui sopra può essere certificata attraverso l’ISEE corrente o mediante il confronto tra l’imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2021/2020.
Al fine di ampliare la platea dei beneficiari del contributo, in via sperimentale e solo per l’annualità 2021, potranno accedere al contributo tutti i soggetti che siano destinatari anche solo di una Lettera di diffida trasmessa per raccomandata A.R. o per Pec con data anteriore al 30/06/2021. - Art. 2 ENTITA’ E FINALITA’ DEI CONTRIBUTI
- I contributi concessi con il presente provvedimento non sono cumulabili con il c.d. reddito di cittadinanza. Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell’art 1 del DM 30 luglio 2021, i Comuni successivamente alla erogazione dei contributi comunicano all’INPS la lista dei locatari che hanno fruito del contributo ai fini della eventuale compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto. L’importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le destinazioni identificate dalle lett. a), b), c), d), di seguito indicate, non può superare l’importo di euro 12.000,00.
- 2.1. I contributi sono destinati a:
- a) fino ad un massimo di € 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune,
- qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni 2, con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile. Il contributo potrà essere erogato direttamente al proprietario che dimostri con idonea documentazione l’intervenuto accordo tra le parti e l’estinzione del giudizio eventualmente in corso.
- b) finoadunmassimodi€6.000,00perristorarelaproprietàdeicanonicorrispondentialle mensilità di differimento qualora il proprietario dell’immobile consenta il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole. Il contributo potrà essere erogato al proprietario previa sua richiesta che attesti di volta in volta la perdurante occupazione dell’alloggio.
- c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione.
- d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative al nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di € 12.000,00.
2.2 I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti in un’unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto. Il contributo potrà essere erogato al proprietario dietro presentazione di idonea documentazione attestante la stipula del nuovo contratto
e le spese sostenute e comunque ad avvenuto rilascio dell’immobile.
Art. 3 – DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI
Alla domanda di partecipazione regolarmente sottoscritta, con allegata fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere allegata la seguente documentazione, pena l’esclusione:
- a) dichiarazione sostitutiva unica, resa e sottoscritta dal richiedente, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, debitamente compilata in ogni sua parte, per la verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare;
- b) contratto di locazione regolarmente registrato, anche se tardivamente;
- c) autocertificazione di residenza storica;
- d) ogni documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al
- punto 1) CRITERI E REQUISITI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI DA PARTE DEGLI INQUILINI
- MOROSI INCOLPEVOLI
- e) autocertificazione dello stato di famiglia storico;
- f) dichiarazione ISE ed ISEE ordinario o corrente.
Art. 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le istanze, redatte sul modello allegato A) dovranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso e fino alle ore 12.00 del 15/04/2022 unitamente alla documentazione di cui al punto 3):
- in plico chiuso recante la dicitura “BANDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI 2021” all’Ufficio Protocollo dell’Ente;
- mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollomugnano@pec.it
- Saranno accolte in ogni caso le domande presentate successivamente al termine di cui sopra,
- ma non oltre il 30/09/2022; tali domande saranno oggetto di diversa e successiva istruttoria sulla base dell’ordine cronologico di arrivo, salvo disponibilità fondi da parte della Regione Campania.
Art. 5 – ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE
Le istanze pervenute, complete di tutta la documentazione richiesta, entro il termine di cui al punto 4) saranno oggetto di istruttoria e successiva approvazione di elenco formato sulla base dell’ordine cronologico di arrivo da trasmettere alla Regione Campania.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Per il trattamento dei dati personali il Comune si atterrà alle disposizioni del D.lgs. 196/2003