Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani interviene nel dibattito
pubblico sulla mobilità 2026/27 con senso di responsabilità istituzionale e con la consapevolezza
che il tema non riguarda esclusivamente una procedura amministrativa, ma tocca principi
costituzionali, equilibri contrattuali e diritti fondamentali della persona-lavoratore.
Nel lessico pubblico della scuola italiana, la parola “mobilità” è diventata negli anni una formula
neutra, amministrativa, quasi fisiologica. Eppure, per una parte consistente del personale docente
immesso in ruolo con la Legge 107/2015, la mobilità non è stata un istituto contrattuale: è stata, e
continua a essere, una condizione esistenziale di distanza forzata, con effetti misurabili sul
benessere, sulla qualità dell’insegnamento e sulla sostenibilità economica delle famiglie. La “Buona
Scuola” ha attivato un piano straordinario di assunzioni che, nelle fasi nazionali, ha richiesto
procedure centralizzate e scelte territoriali spesso non riconciliabili con il radicamento sociale e
familiare dei docenti.
Oggi, mentre il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità per il triennio
2025/26–2027/28 consolida, all’articolo 13, un sistema di precedenze che riconosce al personale
trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per soprannumerarietà un diritto di rientro per un arco
temporale decennale, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani chiede
con urgenza al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Ministro Giuseppe Valditara un atto
politico e giuridico di coerenza: applicare, con una norma di interpretazione autentica o con una
clausola contrattuale integrativa immediatamente esigibile, una tutela equivalente anche ai docenti
della “coorte 107” che, pur avendo ottenuto in prima assegnazione sedi coerenti con il punteggio
maturato per titoli e servizio, sono stati poi dislocati lontano dalla città di residenza e, di fatto,
immobilizzati per anni senza reale possibilità di rientro.
Il punto è semplice e, proprio per questo, non più eludibile: il CCNI riconosce che l’allontanamento
non volontario dalla sede di titolarità produce una compressione meritevole di compensazione
prioritaria, perché incide sulla vita del lavoratore e sulla continuità didattica. È un principio che il
sistema scolastico ha già accettato e tradotto in regola, quando tutela per dieci anni il docente
trasferito d’ufficio come soprannumerario, subordinando la precedenza a condizioni rigorose e
verificabili. Se quel principio è valido per il trasferimento d’ufficio “classico”, non si comprende
perché debba diventare improvvisamente irrilevante quando lo spostamento di fatto deriva dalla
combinazione tra piano straordinario di reclutamento, successivi assetti territoriali e dinamiche di
assegnazione dei posti che, nella concreta esperienza di migliaia di docenti, hanno prodotto effetti
comparabili a un trasferimento non scelto: distanza stabile, pendolarismo cronico, frattura familiare,
e una competizione per il rientro che spesso prescinde dal merito misurato in punteggio.
In questo scenario si innesta il delicatissimo tema della Legge 104/1992. Il Coordinamento lo dice
con chiarezza, anche per rispetto della verità giuridica e per evitare scorciatoie mediatiche: la 104
non è un “privilegio”, ma una garanzia di tutela delle persone con disabilità e di chi presta
assistenza, radicata in un impianto legislativo che protegge diritti fondamentali e condizioni di
fragilità. Proprio per questo, la questione non può essere affrontata con contrapposizioni tra docenti,
ma con un bilanciamento ragionevole e proporzionato degli interessi costituzionali in gioco,
affinché la tutela della disabilità non si trasformi, per effetto sistemico non intenzionale, in una
condizione di distanza indefinita per altri lavoratori che hanno costruito il proprio punteggio con
anni di servizio e formazione.
Il diritto del lavoro pubblico non vive soltanto di procedure: vive di principi. E qui i principi sono
chiamati in causa in modo diretto. La ragionevolezza dell’azione amministrativa, la parità di
trattamento in situazioni omogenee, la valorizzazione del merito professionale come criterio
oggettivo, l’imparzialità dell’allocazione delle risorse umane, la tutela dell’unità familiare e la
dignità della persona non sono parole astratte; sono assi portanti che, quando vengono percepiti
come contraddetti, alimentano contenzioso, sfiducia e disaffezione.
C’è poi un versante economico che la narrazione istituzionale tende a lasciare sullo sfondo, come se
fosse un fatto privato del lavoratore: il costo del pendolarismo forzato. Quando la distanza diventa
strutturale, la spesa per trasporti e alloggi temporanei non è più un disagio episodico, ma un
prelievo regressivo sul reddito da lavoro, spesso concentrato su stipendi non elevati. È una
distorsione che incide sulla qualità della vita, sulla stabilità delle famiglie e, indirettamente, sulla
qualità del servizio, perché un docente che vive in logica di doppia residenza e di viaggio
permanente è un docente cui lo Stato chiede, di fatto, un contributo economico e psicofisico extra-
sistema per garantire il diritto allo studio.
Alla luce di tutto questo, la richiesta del Coordinamento al Ministero e al Ministro Giuseppe
Valditara è netta e immediata: occorre riconoscere una precedenza di rientro anche ai docenti
immessi in ruolo con la Legge 107/2015 che si trovino lontani dalla città di residenza per effetto di
dislocazioni successive e perduranti, modellandola sulle garanzie già previste dall’articolo 13 del
CCNI per chi è stato trasferito d’ufficio nel decennio, con requisiti verificabili e con un perimetro
chiaro entro la provincia, in modo da evitare effetti distorsivi interprovinciali e da preservare
l’architettura generale dell’accordo.
La proposta che avanziamo non è un appello generico, ma una soluzione giuridicamente ed
economicamente sostenibile: una clausola di riequilibrio territoriale che istituisca, per un ciclo
temporale definito, un diritto di priorità al rientro nel comune di prima assegnazione o di
documentata residenza, per i docenti della coorte 107 che dimostrino continuità di domanda annuale
e coerenza della richiesta con la tipologia di posto, in modo speculare ai presupposti già richiesti al
personale soprannumerario. In parallelo, e proprio per non scaricare sulla sola ingegneria delle
precedenze l’intero peso del problema, proponiamo l’introduzione di un meccanismo di
compensazione economica selettiva e temporanea per i docenti stabilmente fuori sede per ragioni
sistemiche, sotto forma di credito fiscale o rimborso parametrato ai giorni effettivi di servizio
lontano dal comune di residenza, finanziabile attraverso una riallocazione mirata su capitoli di spesa
del comparto o mediante un fondo dedicato, con criteri stringenti e controlli ex post.
Questa è la conclusione che il Coordinamento consegna oggi al decisore politico e all’opinione
pubblica: la scuola non può essere governata come un semplice schema di caselle, perché dietro
ogni casella c’è una persona, una famiglia, una comunità educativa. La precedenza decennale per il
trasferimento d’ufficio ci ricorda che l’ordinamento sa riconoscere l’ingiustizia della distanza non
scelta e sa trasformarla in tutela. Chiediamo che quello stesso standard di civiltà amministrativa
venga applicato, senza retorica e senza conflitti tra diritti, anche ai docenti della Legge 107/2015
che da dieci anni vivono una lontananza divenuta strutturale. Non domandiamo un favore, ma una
correzione di coerenza: perché la legalità, quando è giusta, non seleziona chi merita tutela in base
alla storia amministrativa del proprio spostamento, ma in base alla sostanza del pregiudizio subito e
alla proporzionalità della risposta pubblica.
prof. Romano Pesavento
presidente CNDDU

