Marano: Premesso che i terreni incolti, recintati e non, siti sia all’interno che all’esterno del centro urbano con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene, di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni;
Che l’abbandono e l’incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all’interno che all’esterno del centro urbano comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 258 del 12/6/2023 emanato dal Direzione Generale 18 – Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania con la quale si stabilisce il periodo della massima pericolosità per il rischio di incendi boschivi nell’arco temporale che va dal 15/06/2023 al 20/09/2023.
Tutti gli Enti ed i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, dei muri perimetrali e delle recinzioni, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, ivi compresa la vegetazione che invade e infestala entrambi i lati dei muri perimetrali e delle recinzioni dei fondi, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica e il pericolo di incendi.
È fatto assoluto divieto di accendere fuochi in prossimità dei cigli delle strade, ai limiti ed all’interno delle aree incolte ed in prossimità dei boschi.
È fatto divieto assoluto di smaltimento dei rifiuti vegetali e forestali tramite abbruciamento per tutto il periodo di massima pericolosità per gli incendi, decorrente dal 30 giugno al 30 settembre 2023.
Chiunque non ottemperi a quanto ordinato è soggetto, salvo ulteriori sanzioni derivanti dalle normative vigenti in materia, alla sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267, di € 250,00.
Si avverte che, a norma dell’art. 3 comma 4° della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
I predetti interventi di pulizia dovranno essere comunque effettuati entro e non oltre il 07 luglio 2023, provvedendo correttamente alla rimozione dei rifiuti prodotti e quant’altro possa essere veicolo di incendio per l’incolumità e l’igiene pubblica, con avvertenza che in caso di inosservanza questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori ed analoghi provvedimenti, effettuerà d’ufficio, ed in danno dei trasgressori, la pulizia dei posti, mediante la Ditta autorizzata da quest’Ente, con l’assistenza della Forza Pubblica per l’accesso alle proprietà, nonché ad applicare la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’ art. 7 bis del D.lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267, come introdotto dall’art. 16 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, il quale prevede il pagamento di una somma di denaro da € 25,00 a € 500,00, con avviso che ai sensi dell’art. 5 della L.689/81, alla sanzione soggiacciono di tutti i proprietari/comproprietari del medesimo immobile non vigendo in tal caso il principio di solidarietà.