Marano: è stato protocollato questa mattina, dagli ex concessionari del Mercato Ortofrutticolo, il parere legale del noto Amministrativista Marone. Un parere, che apre un nuovo spiraglio per la concessione in locazione ad una società consortile (che dovrebbe essere creata dai concessionari ndr) nell’ area Mercato. La richiesta dei ex concessionari, secondo lo studio Marone è legale e legittima. Di seguito il parere che lo studio legale ha rilasciato agli ex concessionari.
“In ordine alla legittimità del provvedimento di concessione in locazione ad una società consortile dell’area del Mercato Ortofrutticolo del comune di Marano di Napoli
- Il sig. Gaetano Schiano, in qualità di rappresentante dei soggetti già concessionari del Mercato Ortofrutticolo di Marano di Napoli, nonché di promotore di una costituenda società consortile tra i medesimi concessionari, mi chiede di esprimere parere in merito alla legittimità del provvedimento di concessione in locazione dell’area del Mercato Ortofrutticolo alla sopra citata società consortile.
Più in particolare mi si chiede se per scegliere il conduttore occorra bandire una pubblica gara con gli strumenti indicati dal Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/16.
- Come è noto il Codice dei contratti pubblici disciplina in via generale l’affidamento dei contratti cosiddetti “passivi” della Pubblica Amministrazione.
Si tratta dei contratti di appalto e di concessione (di beni e servizi) in cui è la Pubblica Amministrazione a corrispondere un prezzo al privato sotto forma di corrispettivo o di canone.
Il codice dei contratti pubblici procedimentalizza l’attività di scelta del contraente privato, essendo necessario garantire, in questa tipologia di contratti, da un lato, la scelta del miglior offerente, dall’altro lato la affidabilità del soggetto cui il denaro pubblico, per effetto dell’appalto assegnato, viene elargito.
Diversa è l’ipotesi dei cosiddetti contratti “attivi” della Pubblica Amministrazione nei quali, all’inverso, è la Pubblica Amministrazione a incassare denaro corrisposto dai privati.
In tali casi resta l’esigenza di scegliere il miglior offerente, ma si attenua l’interesse alla verifica puntuale del soggetto privato onerato della prestazione.
Tali contratti, dunque, vengono stipulati dall’Amministrazione iure privatorum e, cioè, nella qualità di contraente privato, con l’unico limite di assicurare la migliore prestazione possibile per l’Amministrazione.
Questa è la ragione per la quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione ai contratti cosiddetti “attivi” della Pubblica Amministrazione.
- Ed infatti l’articolo 1 d.lgs. 18.4.2016 n. 50, nell’indicare l’oggetto e l’ambito di applicazione del Codice, prescrive che le disposizioni dello stesso si applicano ai contratti di appalto e di concessione aventi ad oggetto l’acquisizione da parte dell’Amministrazione di servizi, forniture, lavori ed opere.
Chiarendo ancora che lo stesso Codice si applica agli appalti di lavori di importo superiore al valore di € 1.000.000, agli appalti di servizi ed altre ipotesi di lavori pubblici.
È evidente, quindi, come già si è avuto modo di dire che il Codice si applica esclusivamente ai contratti passivi della Pubblica Amministrazione.
Tale interpretazione viene confermata, poi, dal successivo articolo 4 d.lgs. 18.4.2016 n. 50 che prescrive espressamente che «l’affidamento dei […] contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica».
Ciò vuol dire che, esclusa l’applicabilità del Codice dei contratti pubblici ai contratti attivi, per la sottoscrizione degli stessi la Pubblica Amministrazione è soggetta all’unico limite del rispetto dei suddetti principi, di matrice comunitaria, di imparzialità e trasparenza.
- Alla stregua di tali coordinate si può senz’altro ritenere che l’Amministrazione possa concedere in locazione un bene di sua proprietà, o comunque nella sua disponibilità, senza dover ricorrere alle procedure del Codice dei contratti pubblici.
È sufficiente, in tali casi, una adeguata e puntuale motivazione in ordine alla scelta del soggetto cui affidare la locazione del bene.
La motivazione, pertanto, può riguardare, oltre che l’aspetto economico del contratto e questioni di natura commerciale, anche profili che attengono a situazioni di particolare interesse sociale, quale la tutela del lavoro e dei livelli occupazionali e di situazioni pregresse.
Da quanto mi è stato riferito risulta che la società consortile che intende acquisire in locazione l’area mercatale del Comune è costituita dai soggetti già concessionari delle aree mercatali che, indubbiamente, sono portatori di un interesse qualificato e differenziato rispetto a quello di altri soggetti privi di qualunque titolo legittimante.
Anche perché, se è pur vero che la situazione formale delle concessioni ha avuto negli anni aspetti controversi e travagliati, è altrettanto vero che i concessionari sono titolari di tali atti da moltissimo tempo, con concessioni più volte prorogate dalla stessa Amministrazione Comunale, anche se negli ultimi tempi la stessa Amministrazione, pur continuando a percepire i canoni, allorquando corrisposti, non ha mai provveduto all’adozione degli atti formali di proroga.
Né tantomeno ha mai ritenuto i concessionari occupanti abusivi, nei confronti dei quali procedere ad atti ingiuntivi di sgombero, tanto che si è proceduto allo sgombero del mercato solo ed esclusivamente per ragioni di indifferibilità ed urgenza dovute alla presunta pericolosità dell’impianto elettrico.
Sotto quest’ultimo profilo, più squisitamente economico, i membri della costituenda società consortile si sono già a suo tempo impegnati alla riqualificazione e all’adeguamento normativo degli impianti dell’area a proprie spese.
Tale intervento era stato offerto sotto la direzione dell’Ufficio Tecnico Comunale, nel rispetto della normativa tecnica vigente.
Sicché anche sotto il profilo della utilità sociale l’Amministrazione, oltre a percepire un canone che sarà determinato sulla base di una valutazione oggettiva dell’Ufficio competente, otterrà un beneficio rilevante dal non dover impegnare somme pubbliche per il ripristino e la messa in sicurezza dell’area.
- In sintesi, si può senz’altro affermare che nel caso di locazione attiva da parte di una P.A. è esclusa l’applicabilità del Codice dei contratti pubblici.
Ne consegue che l’Amministrazione comunale potrà senz’altro procedere alla concessione in locazione dell’area mercatale alla summenzionata costituenda società consortile motivando:
– sotto un profilo sociale, con la garanzia della continuità dei livelli occupazionali e produttivi;
– sotto un profilo amministrativo, con la preferenza accordata a soggetti già titolari di concessione;
– sotto un profilo economico, con la riqualificazione praticamente gratuita dell’area e la contestuale riscossione di un canone di affitto.
Tale motivazione mi sembra sufficiente a garantire il rispetto dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza declinati dal citato art. 4 del codice dei contratti pubblici, quale principi “cornice” nell’ambito dei quali deve muoversi l’azione amministrativa per quei contratti – quale la locazione – che sono esclusi dall’applicazione del codice dei contratti pubblici”.