Napoli: Buone notizie per Francesco Fimmanò. Il Tribunale di Napoli, infatti, annulla il decreto di perquisizione e sequestro nei suoi confronti. “Correttezza e buona fede – afferma l’avvocato – alla luce dell’annullamento addirittura di tutti gli altri otto sequestri assurdi (riguardanti pure prefetti e consigli di Stato) rendevano giuridicamente e giudiziariamente certo già più affidabili le difese che le accuse, considerato che è il Giudicante (e non l’accusa), nell’ordinamento giuridico della Repubblica, a stabilire ciò che è vero e ciò che è falso. Anzi nelle note investigative depositate il 23 febbraio dal PM non solo si evidenzia preliminarmente che per me era stato tutto annullato, ma il sottoscritto non compare più neppure nella ipotesi investigativa stessa“.

Di seguito alcuni passaggi dell’Ordinanza:
….”nel merito il riesame risulta fondato quanto alla carenza dei presupposti legittimanti l ‘attività acquisitiva del P.M., con particolare riferimento alla mancanza del fumus commissi delicti e alla conseguente carenza delle ragioni per cui si sia ritenuto necessario procedere ad una così ampia, invasiva e indiscriminata acquisizione di atti, documenti e supporti informatici……non si può fare a meno di rilevare, già in via preliminare , come la stessa prospettazione accusatoria del P.M., sulla base almeno di quanto esplicitato nel decreto di sequestro e degli atti trasmessi in questa sede, si presenti oltremodo equivoca….. risulta oltremodo arduo individuare gli elementi da cui la Pubblica accusa ha ipotizzato , sia pur solo in termini di astratta configurabilità …Ancora, malgrado non sia per nulla chiaro dall’informativa come tale materiale sia stato acquisito dall’A.G. (sembrerebbe , ma, sulla base degli atti qui trasmessi, il condizionale è al momento d’obbligo, che si trattasse di elementi in possesso della Divisione contribuenti dell’ Agenzia delle Entrate di Napoli e da questa acquisiti presso la Pegaso), la P.G. ha avuto a disposizione anche tutta la posta elettronica di lervolino e degli altri soggetti che con lui collaboravano all’Università Pegaso almeno a partire da gennaio 2018 (cfr. le numerose mail citate nell ‘informativa). ……È subito opportuno rilevare come, sulla base dell’imponente attività captativa posta in essere, almeno i contorni dell’odierna vicenda dovessero risultare al momento della redazione dell’informativa sufficientemente chiari e il substrato probatorio posto a base del provvedimento acquisitivo doveva essersi già arricchito, a fronte della, obiettivamente astratta e generica, configurabilità di una determinata ipotesi accusatoria , di “congrui elementi idonei a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto” (cfr. Cass. n. 15254/2015, cit.), ma, al contrario, nonostante la consistente – e particolarmente invasiva – attività investigativa svolta, ancora oggi (e anche a voler tener conto di quella sorta di “aggiustamento in corso d’opera” operato dal P.M. nell’ambito delle successive procedure e che, formalmente, non potrebbe essere valutato in questa sede) gli stessi presupposti da cui è scaturita l’ipotesi investigativa rimangono alquanto oscuri e si caratterizzano (cfr. infra) per una contraddizione così evidente da travolgere la, già in sé geneticamente confusionaria, impostazione accusatoria.
Come -ma con immani sforzi interpretativi e con una certa dose di fantasia …si potrebbe ricavare dall’informati va in atti che si limita a segnalare che Di Prisco ha pronunciato quella frase in cui citava “l’emendamento Pegaso’ , mentre discuteva con Romeo di un “controllo in essere da parte dell ‘Agenzia delle En trate di Napoli nei confronti di alcune società del Gruppo Pegaso con particolare riguardo alla documentazione ancora da esibire agli ispettori dell’Agenzia”, potrebbe (ma il condizionale rimane d’obbligo) ipotizzarsi che il vantaggio per la Pegaso derivante dall’approvazione di quella norma inserita nella legge di bilancio consistesse nell’ esenzione dal pagamento dell’IReS per gli anni precedenti alla trasformazione in società commerciale, ma a questo punto sfuggono del tutto le ragioni per cui l’emendamento in questione venisse intestato proprio a quel determinato libero ateneo oggetto delle indagini in quanto a beneficiarne – con questo e ben più di questo – sarebbero state in ogni caso le numerose università non statali abilitate a rilasciare titoli equipollenti che operano sul territorio nazionale (oltre una ventina) e non costituite, a differenza della Pegaso, in società commerciali……
La P.G., ritenendo in maniera del tutto erronea, che il parere in questione adottato dall ‘Adunanza di Sezione del Consiglio di Stato il 9 maggio 2019 e pubblicato il 14 maggio successivo fosse addirittura il presupposto fondante dell’emendamento in questione (e non già, all’esatto contrario, l’ostacolo che la nuova disposizione era costretta a superare – cfr. infra), in mancanza di qualsivoglia elemento che potesse collegare i Senatori proponenti alla Pegaso…Ben più pregnanti (?) risultavano gli esiti della verifica operata sul conto del Consigliere estensore di quel parere il quale il 22 gennaio 2018 era stato destinatario, unitamente a molti altri tecnici del diritto, quale componente del comitato scientifico, di una mail concernente il “Modulo III -La disciplina nel settore dei beni culturali” di un “Master Appalti Unipegaso”, mail cui il magistrato aveva risposto il 25 gennaio 2018 confermando la sua disponibilità a partecipare a quel master, master però che non si sa rebbe mai tenuto (e non certo, come ha sostenuto il P.M., a causa della pandemia che, ricordiamolo, sarebbe esplosa nel nostro Paese solo oltre due anni dopo).
La P.G. e il P.M. conseguentemente ritenevano di poter mettere in relazione tale offerta di partecipazione a un master, per la quale ovviamente doveva essere prevista una retribuzione, con il parere che Carpentieri avrebbe materialmente steso il 9/ 14 maggio 2019 ma collegare quella proposta, del gennaio 2018, di partecipazione a un master che non si sarebbe mai tenuto e per il quale Paolo Carpentieri non risulta abbia mai avuto alcuna prebenda o utilità, con il parere che questi sarebbe stato chiamato a redigere un anno e mezzo dopo, nel maggio 2019, e, peraltro , a seguito non solo di un evento (la trasformazione della Pegaso in S.r.l.) che si sarebbe verificato ben dieci mesi dopo nel novembre 2018, ma anche di una, tutt’altro che scontata, successiva decisione del MIUR del dicembre seguente di rimettere la questione all’esame del Consiglio di Stato (il MIUR avrebbe potuto sia concedere il nulla – osta, sia negarlo sia, addirittura, semplicemente tacere – cfr. art. 2, comma 7, della Legge n. 240 del 2010 che rinvia espressamente all’art. 6, comma 10, legge n. 168/ 1989), costituisce obiettivamente una vera e propria illazione del tutto inidonea ad acquisire una qualsivoglia dignità, non già di notizia di reato, ma addirittura di mera ipotesi da cui muovere le investigazioni; tanto più, se si considera, evenienza totalmente ignorata dalla P.G., che quella deliberazione era stata adottata dall’Adunanza di Sezione del Consiglio di Stato e che Paolo Carpentieri era solo uno dei componenti della stessa ancorché fosse il relatore della pratica e l’estensore del parere.
Tale, inevitabile, conclusione non viene certo minata dal tenore delle mail, riportate alle pagg. 9 e segg. dell’informativa , che sono pervenute (quasi tutte per conoscenza) sulla casella di posta elettronica di lervolino e che riguardano la predisposizione e il deposito di una memoria predisposta dall’Avv. Firnmanò da produrre al Consiglio di Stato adito in funzione consultiva dal MIUR. Non si può far a meno di rilevare come la P.G. operante, che pur ha fatto più volte riferimento a notizie apprese da fonti aperte e che ha indicato per ciascun soggetto emerso nel corso delle investigazioni , luogo e data di nascita e funzioni e incarichi svolti (cfr. le innumerevoli note presenti nell’informativa), non abbia ritenuto, e in maniera decisamente singolare, di dover verificare chi fosse quel “Gennaro Terracciano” genericamente citato nell’informativa, che si scambiava con Fimmanò mail trasmesse anche a Iervolino (il quale ultimo, peraltro , interviene in tali scambi epistolari elettronici solo per segnalare che manca l’allegato a una mail di Fimmanò e per trasmettere agli altri il parere consultivo del Consiglio di Stato che evidentemente gli era pervenuto quale diretto interessato)….Gennaro Terracciano, come peraltro sarebbe stato agevolmente verificabile mediante una banale ricerca sul Web, è un noto professore universitario di diritto amministrativo che insegna e ha insegnato in vari atenei pubblici e privati e che, tra l’altro, è anche stato Rettore della Scuola Superiore della Pubblica amministrazione.
Invero, se nell’informativa fosse stato indicato il ruolo del Prof. Terracciano, con ogni probabilità la P.G., prima, e il P.M., poi, avrebbero interpretato diversamente quegli scambi di mail che, con macroscopica evidenza, e al di là del linguaggio talvolta colloquiale utilizzato, costituiscono banalissimi, meri e più che leciti contatti tra esperti di diritto volti semplicemente ad elaborare la strategia tecnico-giuridica della Pegaso per far valere le sue ragioni davanti al MIUR e al Consiglio di Stato e per predisporre gli atti necessari a tal fine.
Quel passaggio di una mail che il 14 maggio 2019, dopo la pubblicazione del parere del Consiglio di Stato, Fimmanò indirizza a Terracciano e per conoscenza a Iervolino e che viene enfaticamente riportato in maiuscolo e in grassetto dalla P.G. a pag. 10 dell’informativa (“Fantastica Genna’. Che grande idea la tua di farmi presentare me moria – l’hanno seguita passo passo addirittura nelle frasi – Si ‘ gruossss”) dimostra proprio l’esatto contrario di quanto la P.G. ritiene di ricavare dalla vicenda, risultando evidente come il Prof. Terracciano (il quale era stato coinvolto nella questione fin dal 7 novembre 2018 – cfr. mail riportata a pag. 15) avesse suggerito all’Avv. Fimmanò (è bene usare i titoli in questi passaggi ) di presentare una memoria al Consiglio di Stato chiamato a rendere il parere, memoria peraltro che lo stesso Prof. Terracciano aveva rivisto (cfr. mail del 6 maggio 2019 con cui Fimmanò trasmette a Terracciano la “memoria Pegaso” e mail del 7 maggio 2019 con cui Terracciano, in attesa dell’allegato , risponde a Fimmanò: “Quando arriva la completo io e te la rimando”); una volta pubblicato il parere del Consiglio di Stato, ovviamente, l’Avv. Fimmanò mostrava la propria soddisfazione al collega per il risultato raggiunto grazie anche al suo consiglio e per il fatto che quella memoria fosse stata ben considerata dai giudici amministrativi che, addirittura, avrebbero riportato nella stesura del parere alcune frasi ivi contenute.
È dunque evidente come quello che lo scambio di mail restituisce, e con macroscopica evidenza, è solo una più che lecita attività del pool di esperti in diritto amministrativo che Iervolino aveva interessato per seguire tecnicamente la vicenda al MIUR e al Consiglio di Stato e risulta altrettanto palese la totale mancanza di qualsivoglia elemento idoneo a lasciar solo ipotizzare rapporti sospetti o semplicemente non corretti con i magistrati chiamati a rendere il parere consultivo.
Peraltro l’esito del parere “incriminato” e che, secondo la prospettazione accusatoria sarebbe il frutto di un’attività corruttiva, a ben vedere -e come emerge dalla produzione difensiva che all’allegato 5 comprende un precedente parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato del 25 settembre 2018 (composta anche in questo caso da Claudio Zucchelli quale Presidente e da Paolo Carpentieri come estensore, nell’occasione , però, affiancato dal Consigliere Italo Volpe), riguardante un quesito proposto dall’ANAC sulla natura pubblicistica della LUMSA (altra università non statale) e dunque sull’obbligo di questa dell’osservanza del Codice dei Contratti -risulta tutt’altro che anomalo e anzi appariva quasi scontato alla luce di quella precedente deci sione che aveva ribadito la natura di soggetto di diritto privato e non di “organismo pubblico“, e men che meno di “ente pubblico” delle libere università ancorché autorizzate a rilasciare titoli distudio aventi valore legale.
In altri termini (cfr. pareri in atti) una volta che il Consiglio di Stato aveva già sancito, nella vicenda LUMSA, la natura privata delle libere università e la loro non assoggettabilità alle regole del diritto pubblico era quasi inevitabile il riconoscimento della possibilità per tali soggetti di costituirsi in società commerciali e, a ben vedere, la necessità di adottare quell’emendamento definito Pegaso, nasceva più dal parere rilasciato sulla LUMSA che da quello, poi indicato dai relatori della proposta normativa, concernente la Pegaso….
A ciò è da aggiungere la circostanza che il Consiglio di Stato, prima di pubblicare il parere del 9/14 maggio 2019, ne aveva emesso uno interlocutorio il precedente 7 febbraio 2019 (n. 370) con cui, tra l’altro, aveva espressamente richiesto l’opinione di altri Ministeri ….Conseguentemente , e a meno di non voler ipotizzare scenari di corruzione coinvolgenti, oltre al Consiglio di Stato, vari Ministeri (e persino Istituzioni giuridiche europee), risulta sostanzialmente impossibile comprendere il percorso logico e fattuale che il P.M. ha posto a base della sua impostazione accusatoria (e dunque del decreto impugnato) la quale presenta insanabili contraddizioni nella misura in cui, come appare chiaro – e, anzi, esattamente al contrario di quanto ipotizzato – è proprio quel parere del Consiglio di Stato (o meglio quei pareri, perché il primo e più pregnante in tal senso, è quello emesso relativamente alla LUMSA) che, riconoscendo la natura privatistica delle libere università, aveva finito per espungerle dall’ambito dei soggetti che, a norma dell’art. 74 del TUIR,sono esentati dal pagamento dell’IReS.
Infatti la disposizione citata prevede espressamente, al comma 2, lett. a), che non costituisce attività commerciale “l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici” (che dunque non devono pagare l’imposta), ragion per cui quel riconoscimento, sia pur ad altri fini (sottoposizione alle regole del codice dei contratti inrelazione alla LUMSA, compatibilità della funzione universitaria con la struttura di società commerciale in relazione alla Pegaso), della natura esclusivamente privatistica delle libere università – e che, affinché sia chiarissimo, non potevano giammai essere considerati “enti pubblici” ancorché chiamati ad esercitare “funzioni statali” – avrebbe inevitabilmente costretto le stesse al versamento dell’IReS…..
E’ dunque chiarissimo come la Pegaso, almeno rispetto alle altre libere università operanti riconosciute dal MIUR, avesse un interesse di gran lunga limitato verso quell’emendamento e, invero, come la stessa P.G. ha segnalato, non è nemmeno ipotizzabile l’esistenza di relazioni o rapporti illeciti tra i vertici dell’ateneo in questione e i senatori proponenti.
Rimane chiaramente l’interesse della Pegaso ad ottenere dal MIUR il nulla osta alla trasformazione in società di capitali mantenendo l’autorizzazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale – anche se, almeno in relazione agli atti depositati nella presente procedura, non sembra essere posto a base dell’impostazione accusatoria originaria e dello stesso decreto di sequestro -ma sul punto, come si è detto,risulta non solo flebile ma addirittura macroscopicamente inesistente l’ipotesi di contatti illeciti con i Consiglieri di Stato chiamati a rendere quel parere …anche a non voler considerare che la conclusione adottata dall’Adunanza di Sezione il 9 maggio 2019 risultava pressoché inevitabile a causa del precedente arresto ermeneutico del medesimo Consiglio diStatoeconcernente un diverso ateneo non statale….nonostante l’enfasi con cui la G.d.F. definisce il ruolo di Del Prete (”fornisce al presidente Jervolino preziose notizie di aggiornamento circa le decisioni assunte dal Ministero”) appare invece chiarissimo come il Vice Prefetto, momentaneamente distaccato al MIUR, non abbia mai dato alcuna notizia segreta o riservata a lervolino (e del resto la procedura consultiva si svolgeva alla luce del sole) e si sia limitato ad aggiornarlo, tutt’al più con qualche ora d’anticipo, sull’iter burocratico della pratica fornendogli informazioni che, sulla base delle diffuse regole in materia di trasparenza della P.A., Iervolino aveva pieno diritto di ottenere.
Peraltro proprio l’analisi delle comunicazioni fomite da Del Prete a Iervolino dà la piena misura della assoluta linearità del comportamento dei Dirigenti e tecnici del MIUR che hanno proceduto all’istruzione dell’istanza della Pegaso.
Allo stesso modo deve concludersi relativamente a quelle mail dell’11 dicembre 2018 citate a pag. 16 dell’informativa concernenti l’odierno ricorrente Francesco Fimmanò in quanto, con quella delle 18,11, Iervolino si limita a chiedere al Del Prete se la richiesta di parere al Consiglio di Stato il MIUR avesse intenzione di trasmetterla uni tamente al parere di Fimmanò che, con ogni evidenza, quale legale dell’Università aveva redatto la richiesta di nulla osta o qualche atto a questa allegato e, con quella successiva, Del Prete risponde testualmente “Penso di no ma sarebbe opportuno cheFrancesco (Fimmanò, ovviamente -N.d.R.)si muovesse con il CDS, che risponda inmaniera veloce”.
Non può sfuggire ad alcuno come il consiglio che Del Prete dà a Iervolino rientri nella normale fisiologia delle attività forensi e amministrative (la richiesta del difensore o del rappresentante di una delle parti rivolta al magistrato o al burocrate per una solle cita definizione del procedimento) e non già a una interlocuzione illecita con il giudice o il pubblico amministratore come invece ha provato, più o meno esplicitamente, a far intendere la P.G. traducendo testualmente quel normalissimo consiglio come un ‘indicazione all’Avv. Fimmanò di “trovare una strada all ‘interno del Consiglio di Stato affinché l ‘Alto consesso emanasse ilrichiestoparere in tempi celeri”.
E che quella sopra proposta sia l’unica chiave di lettura possibile di quella interlocuzione emerge chiaramente anche dalla risposta di Iervolino il quale testualmente segnala, quello stesso 11 novembre, a Del Prete il loro “diritto” di essere informati in ordine al momento in cui il MIUR avesse trasmesso la richiesta di parere al Consiglio di Stato allo scopo di consentire all’interlocutore privato di “partecipare al procedimento”.
In altri termini quello che emerge dagli atti che il P.M. ha qui trasmesso è l’esistenza di un confronto ermeneutico che si è sviluppato secondo le normali fisiologie che caratterizzano quella specifica tipologia di attività amministrativa in cui nessuno dei protagonisti ha posto in essere comportamenti illeciti ovvero contrari ai propri doveri d’ufficio senza che, peraltro, sia emerso alcun apprezzabile barlume di illecite prebende o vantaggi; e, ancorché la P.G. abbia apoditticamente segnalato a pag. 14 dell’informativa che l’iter amministrativo avviato dal MIUR in relazione all’istanza della Pegaso “sia stato trattato da parte del Ministero … in tempi rapidi” se, da un lato, non si capisce in relazione a quale analoga vicenda la G.d.F. abbia isolato siffatta particolare rapidità di trattazione visto che, nella storia repubblicana, era la prima volta che un’istanza del genere veniva avanzata al MIUR, d’altro canto, a stretto rigor di legge, la risposta del MIUR alla mozione della Pegaso è intervenuta addirittura un mese dopo la scadenza del termine di 120 giorni fissato dalla legge 240 del 2010 e il cui superamento determina il c.d. silenzio-assenso della P.A.
Così ricostruita la vicenda appare evidente come il sequestro in questione, lungi dall’essere fondato su un vero e proprio fumus commissi delicti, trovi la sua scaturigine in ipotesi investigative frutto di palesi equivoci, di errate ricostruzioni e di contraddizioni logiche e sembra assumere, tenuto anche conto dell’ampiezza delle acquisizioni comprendenti, indiscriminatamente , un’ampia categoria di documenti e supporti informatici (“tutta la documentazione cartacea e informatica utile alla prosecuzione delle indagini”) quella “valenza meramente esplorativa” (cfr. sul punto Cass. Pen., Sez. 6a, 22 settembre 2020, n. 34265) che certamente si colloca al di fuori del sistema disegnato dal codice di rito con l’art. 253 c.p. che prevede il sequestro probatorio come mezzo di ricerca della prova e non già della stessa notizia di reato…..non è stata nemmeno adombrata la possibilità che le offerte corruttive abbiano solo sfiorato i Membri del Parlamento che avevano proposto quell’emendamento (e non si può, peraltro, fare a meno di segnalare, per completezza, come nel frangente temporale in cui l’emendamento veniva proposto e si approvava la Legge Finanziaria, le utenze di Danilo Iervolino e dei vari soggetti che, a qualsivoglia titolo, collaboravano con lui alla Pegaso, fossero oggetto di costante monitoraggio da parte degli organi inquirenti, senza che nulla di anomalo sia emerso in proposito).
Per le suesposte ragioni, per carenza delfumus commissi delicti, il decreto impugnato non può che essere annullato con i provvedimenti consequenziali come da dispositivo e con l’esonero del ricorrente dal pagamento delle spese della presente procedura”.

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