” il Presidente dello Sportello dei diritti del cittadino, Avv.Beniamino Esposito , condurrà una battaglia contro l’illegittimità costituzionale, già iniziata dalla regione Veneto ,con passato per violazione degli articoli 77, 117 e 118 Costituzione, in quanto – si sosteneva – che la decretazione d’urgenza aveva invaso le competenze regionali in materia di tutela della salute e di istruzione. Aveva evidenziato, inoltre, la mancanza di un’emergenza sanitaria (in particolare nel territorio veneto) che avrebbe dovuto giustificare il ricorso al decreto legge. Ciò sarebbe stato confermato anche dal fatto che il valore del 95% dei vaccinati – indicato dall’OMS e dal PNPV- doveva rappresentare solo una “soglia ottimale” e non una “soglia critica”;
2) con il secondo dei motivi di ricorsi, la Regione Veneto lamentava la violazione degli articoli 2, 3, 31, 32, 34, 97, 117 co.3,4 e 118 Costituzione, in quanto la normativa de qua avrebbe violato il diritto all’autodeterminazione previsto non solo dalla Costituzione, ma anche dalla “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e del cittadino”, e dalla cd. “Convenzione di Oviedo”, le quali pongono la necessità del consenso libero ed informato del paziente. La Regione censurante sosteneva, in sostanza, che un obbligo vaccinale può imporsi solo se sussiste «un interesse individuale o collettivo non altrimenti tutelabile» mentre, nel caso di specie, sarebbe controproducente il passaggio «da una strategia vaccinale basata sulla convinzione ad una basata sulla coercizione» in quanto le misure attuate venivano considerate eccessive rispetto alla situazione attuale.
3) Infine, la Regione Veneto lamentava la violazione degli articoli 81 e 119 Costituzione, in quanto il D.L. n.73/2017 avrebbe posto eccessivi oneri in capo alle Regioni, in quanto non aveva provveduto alla quantificazione di tali oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni ivi contenute, nonché degli eventuali risarcimenti dei danni dovuti ai pazienti.
4. Le motivazioni della Corte Costituzionale (sent. N.5/18)
Analizzati i punti salienti del Ricorso, la lunga disamina della Corte costituzionale, redatta da Marta Cartabia, sembra scritta oggi, per le conclusioni e i principi affermati.
Tralasciando gran parte del conflitto di competenze concorrenti, tre sono i punti veramente attuali.
In primis, è legittimo il mezzo del decreto legge per introdurre l’obbligo della vaccinazione, come ha anche ricordato sapientemente Cesare Mirabelli al Messaggero di recente.
Il riferimento è alla situazione sanitaria del 2017, anno in cui si era registrata una preoccupante diffusione di un’epidemia di morbillo (4.885 casi con 4 decessi).
La Corte ha approvato l’utilizzo della decretazione d’urgenza, in quanto, «A fronte di una copertura vaccinale insoddisfacente nel presente e incline alle criticità nel futuro, questa Corte ritiene che rientri nella discrezionalità –e nella responsabilità politica- degli organi di governo apprezzare la sopraggiunta urgenza di intervenire, alla luce dei nuovi dati e dei fenomeni epidemiologici frattanto emersi, anche in nome del principio di precauzione che deve presidiare un ambito così delicato per la salute di ogni cittadino come è quello della prevenzione». Secondo la Corte, in particolare, «la copertura vaccinale è strumento di prevenzione e richiede di essere messa in opera indipendentemente da una crisi epidemica in atto».
Circa le censure relative alla violazione degli articoli 117 co.3 e 4 Costituzione, la Consulta, dopo aver ricordato che la “tutela della salute” deve esser garantita in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, ha ritenuto che rientra nella potestà legislativa dello Stato l’introduzione dell’obbligatorietà per alcune vaccinazioni, in quanto «la profilassi per la prevenzione e la diffusione delle malattie infettive richiede necessariamente l’adozione di misure omogenee su tutto il territorio nazionale», con l’obiettivo della cd. immunità di gregge, «la quale richiede una copertura vaccinale a tappeto in una determinata comunità, al fine di eliminare la malattia e di proteggere coloro che, per specifiche condizioni di salute, non possono sottoporsi al trattamento preventivo». L’intervento statale a tutela della salute, dunque, si può tradurre in una serie di disposizioni volte, non solo a limitare o vietare alcuni trattamenti medici, ma anche ad imporne di altri, quando necessari.
Infine, la Corte ha ricordato come l’obbligo delle vaccinazioni non contrasta con l’articolo 32 Costituzione, ricordando che «la giurisprudenza di questa Corte in materia di vaccinazioni è salda nell’affermare che l’articolo 32 Costituzione postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività». Tutto ciò non può essere consentito e ricorremo anche alla Corte dell’Aia ove occorre , noi ci saremo non permettero mai che mio figlio verrà vaccinato !!!
Sono un’insegnante che non si è vaccinata e dovrò sottostare al ricatto del tampone come vorrei che in via giuridica venga risolto cioè che ci lascino liberi noi prof che non vogliamo vaccinarci